Consiglio gestione economica (CPGE)

(2018 - 2023)


Presidente ZOCCARATO don MIRCO

Membri

COVOLO GIULIETTA
GALZIGNATO PAOLO
GAMBA MARICA
GASPARINI MARINO (Vice amministratore parrocchiale)
SEGATO LUCA


Art. 1 - La comunità parrocchiale e l'amministrazione economica «In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici» a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, delle indicazioni della Conferenza Episcopale Triveneta e della Diocesi di Padova che ne ha anche modificato il nome in Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica, intendendo con ciò porre l'accento sul ruolo attivo che deve essere svolto da questo organo nell'amministrazione della parrocchia. La comunità parrocchiale è soggetto unitario della pastorale, che si esprime attraverso la presenza e l'attività dei due Organismi di comunione: il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica. I due Organismi sono distinti, ma complementari ed entrambi necessari nell'individuare e nel realizzare il bene della comunità stessa. 2 Benedetto XVI, Caritas in Veritate, 35. 3 Compendio della DSC 164-167 4 Compendio 171-184 5 Compendio 192-196 6 Benedetto XVI, Caritas in Veritate, 34 e 40 7 In particolare tutto il capitolo IV; i numeri 182-188, che danno un criterio per i processi decisionali, valido anche all'interno delle comunità cristiane; e il numero 195, dove si afferma che «si potrebbe considerare etico solo un comportamento in cui «i costi economici e sociali derivanti dall'uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future».

Art. 2 - Natura e finalità del CPGE

2.1. Il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica, presieduto dal parroco, è l'Organismo di comunione a cui compete di collaborare8 con il parroco stesso nell'amministrazione di tutti i beni economici e patrimoniali della comunità cristiana, in quanto espressione della sua storia e strumento per la sua azione pastorale.

2.2. Il CPGE ha carattere consultivo. Questa funzione, lungi dal ridurne il significato e la funzione dei consiglieri chiama ciascuno «non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni» (IMA 105).

2.3 La gestione economica della comunità non può essere lasciata a un'unica persona. Il CPGE ha la funzione di «collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPGE se non per gravi motivi» (IMA 106). 

Art. 3 - Designazione e nomina

3.1. Il CPGE viene costituito in ogni parrocchia a seguito del rinnovo del Consiglio Pastorale entro il 22 aprile 2018, data in cui entrambi gli Organismi di comunione possono essere presentati alla comunità. Questo implica che dall'elezione del CPP, avvenuta in Quaresima, il CPP si ritrovi almeno una volta per indicare e votare i consiglieri del CPGE.

3.2. I candidati al CPGE vengono designati, con votazione, dal CPP all'inizio del suo mandato quinquennale, quando è già stata costituita la presidenza del CPP. Si procede in questo modo. Ciascun membro del CPP propone un nome, formando un elenco di candidati al CPGE. I membri del CPP esprimeranno, con votazione segreta, orientativamente due preferenze tra le persone indicate. La lista dei candidati votati dal CPP con l'ordine di preferenza viene affidata al parroco che unitamente al vicepresidente del CPP provvederà a contattare le persone a partire dalla più votata, verificando la loro idoneità secondo i criteri previsti e l'accettazione della carica. Il parroco non vota come gli altri membri del CPP, perché a lui è riservato di indicare direttamente uno dei componenti il CPGE. Risultano designati i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, oltre al componente indicato dal parroco. Le schede con cui si è votato non vanno custodite, ma va redatto e approvato il verbale con l'esito delle votazioni comprendente la lista dei candidati con il numero di preferenze.

3.3. La scelta delle persone va fatta secondo i criteri formulati nelle indicazioni diocesane per il rinnovo dei CPP - siano persone aperte al cammino di fede, condividano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età.

3.4. La lista dei consiglieri designati e il consigliere indicato dal parroco, che abbiano accettato la carica, dovrà essere presentata, tramite la Segretaria Generale, all'Ordinario diocesano e ottenerne la nomina. Il Consiglio entra in funzione dal momento della nomina dell'Ordinario.

Art. 4 - Composizione

4.1. Il CPGE di ciascuna parrocchia sarà composto normalmente da 5 consiglieri. È necessario che tra i consiglieri siano presenti competenze professionali diverse e complementari, secondo le possibilità e le esigenze della parrocchia

 4.2. Nello svolgimento delle attività parrocchiali, e in particolare nella realizzazione di progetti e di lavori in parrocchia si deve evitare ogni forma di "conflitto di interessi" all'interno del CPGE. Qualora dovesse sorgere un interesse personale di uno dei membri del CPGE che non lo rende più idoneo a perseguire l'interesse della parrocchia, il consigliere coinvolto dovrà rassegnare le dimissioni e ritenersi libero di fare le proprie scelte, oppure dovrà rinunciare al proprio interesse personale e rimanere parte del CPGE. Qualora, rispetto a un singolo atto, un consigliere abbia un interesse in conflitto con quello della parrocchia, dovrà dichiararlo e non partecipare alla relativa deliberazione.

4.3. Presidente di diritto del CPGE è il parroco, in quanto «pastore proprio» di una determinata comunità di fedeli di cui è responsabile anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante11 e amministratore unico12 nell'ordinamento canonico e in quello statale. Il CPGE elegge un vice-amministratore che lo rappresenta nel CPP e assume la responsabilità di affiancare il parroco affinché siano realizzate le direttive del consiglio stesso e nelle diverse incombenze amministrative.

4.4. Il parroco presidente, consultati i consiglieri eletti, può scegliere una persona, esterna al CPGE, per svolgere il compito di segretario. Una volta costituito il CPGE, il parroco può affidare a singoli consiglieri deleghe particolari per facilitare l'azione amministrativa, ferma restando la responsabilità del parroco: per la contabilità, per la gestione del patrimonio, per i lavori edilizi, per i contatti con altri enti, o per altri adempimenti; eventualmente anche per la segreteria, se non è stata scelta una persona esterna al CPGE per svolgere tale compito. 

Art. 5 - Durata

5.1. Il CPGE dura in carica cinque anni, come gli altri organismi della comunità. Il CPP può indicare come membri del CPGE persone che hanno già svolto un mandato. È possibile restare in carica solo per due mandati consecutivi. Durante il suo mandato un consigliere non può essere rimosso se non per gravi motivi. Espletato un secondo mandato i consiglieri devono essere sostituiti. Ciascun consigliere rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio.

5.2. Si considera dimissionario un consigliere che, senza alcuna giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive.

5.3. Per la scelta di un sostituto occorre procedere secondo l'ordine della lista dei votati dal CPP e applicando le stesse modalità previste all'art. 3.2. Occorre, poi, procedere con la nomina dell'Ordinario diocesano.

Art. 6 - Il CPGE delle Unità pastorali

6.1. La storia delle UP presenti in Diocesi ci dice che la maggioranza delle parrocchie ha mantenuto il proprio CPGE. Nelle Unità pastorali si suggerisce pertanto che ci sia scambio e visione d'insieme della gestione economica e patrimoniale delle singole comunità e dei beni strutturali della stessa Unità pastorale al fine di razionalizzare alcune spese e compiere scelte comuni evitando inutili doppioni e creando quelle sinergie che possono sostenere l'azione pastorale.

Art. 7 - Compiti del Consiglio

 7.1. Il CPGE, presieduto dal parroco, è corresponsabile della gestione economica e patrimoniale della comunità. Per questo è necessario che i consiglieri siano costantemente a conoscenza della situazione finanziaria, del bilancio ordinario, dei progetti, degli impegni economici della comunità.

7.2. Il CPGE sottoscrive il Rendiconto amministrativo13 per il quale abbia espresso il proprio parere favorevole, sul modello stabilito dalla Diocesi dove, insieme alla situazione patrimoniale e al rendiconto di gestione della parrocchia, vengono riportati anche i dati relativi alle attività correlate14 e alle altre attività di carattere pastorale15, ferma restando l'eventuale autonomia giuridica delle stesse. Se il parere favorevole non è espresso all'unanimità, ma solo a maggioranza, occorre che ne sia data comunicazione al CPP al momento in cui questo è chiamato a esaminarlo.

7.3. Il Rendiconto amministrativo viene presentato al CPP, il quale, dopo un attento esame dei singoli capitoli, esprime il proprio parere; ottenuto anche il parere favorevole del CPP, il Rendiconto amministrativo viene presentato alla comunità. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio in esame, esso deve essere inviato all'Ufficio amministrativo della Diocesi tramite lo Sportello web dedicato.

7.4. È compito del CPGE vigilare sulla corretta tenuta della contabilità, ordinaria e straordinaria della parrocchia, in particolare con riferimento alla correttezza della parrocchia stessa davanti alla normativa dell'ordinamento civile. La documentazione deve essere a disposizione dei consiglieri per consultazione e verifica. La correttezza e la trasparenza sono un aiuto e una garanzia in ambito economico e promuovono la crescita e la consapevolezza della comunità cristiana.

7.5. Il CPGE è l'unico Organismo in parrocchia deputato a collaborare con il parroco nell'amministrare tutti i beni e le attività economiche della parrocchia. Al parroco unitamente al CPGE deve fare riferimento ogni realtà e ogni iniziativa che, nell'ambito della parrocchia, comporti attività economiche (ad esempio: scuola d'infanzia, centro parrocchiale, strutture sportive, sagra e feste varie...) Queste ultime restano soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Se per svolgere tali attività è necessario o opportuno far sorgere nell'ambito parrocchiale altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.), «è necessario che i rapporti tra la parrocchia e altri enti eventualmente operanti nel suo ambito siano chiaramente definiti sia nel contesto della programmazione pastorale sia sotto il profilo giuridico (utilizzazione degli immobili, responsabilità civili, amministrative e penali, obblighi fiscali, ecc.)»

7.6. Il CPGE vigilerà con particolare attenzione su tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza delle strutture e delle attività della parrocchia, nonché sulla correttezza dei contratti di lavoro dei dipendenti. È assolutamente necessario verificare la regolarità delle posizioni lavorative delle persone che sono occupate in parrocchia, e si ricorda che l'assunzione di dipendenti è atto di straordinaria amministrazione e pertanto necessita dell'autorizzazione della Diocesi.

7.7. Nella gestione economica della parrocchia il CPGE dovrà fare particolare attenzione agli impegni economico-finanziari che la comunità si accolla, evitando un indebitamento eccessivo per il presente e per il futuro. Le scelte economiche straordinarie devono essere sempre presentate e ottenere il parere favorevole anche del CPP; così anche le proposte e le attività pastorali che comportano un impegno economico e strutturale, devono essere sempre presentate, valutate nella loro sostenibilità e, quindi, sottoposte al parere del CPGE.

7.8. Spetta anche al CPGE, a conferma del parere favorevole espresso, sottoscrivere la domanda per lavori o attività di straordinaria amministrazione che venga presentata dal parroco agli Uffici diocesani con la relativa documentazione17 per ottenere le necessarie autorizzazioni canoniche.

7.9. Le forme di aiuto in denaro a persone bisognose devono risultare proporzionate alle entrate della parrocchia, dando riscontro in CPGE e nella apposita documentazione.

7.10 Nel caso di avvicendamento nel ministero pastorale del parroco, il CPGE è chiamato a svolgere un particolare compito di resoconto della situazione economica e patrimoniale della parrocchia con la compilazione della documentazione prevista nel manuale predisposto a tale scopo dalla Diocesi nel giugno del 2017.

Art. 8 - Compito del presidente

8.1. Il parroco presiede il CPGE e lavora insieme agli altri membri del Consiglio attivando la corresponsabilità di ciascun consigliere. Al presidente coadiuvato dal vice-amministratore spetta predisporre l'ordine del giorno per le convocazioni del Consiglio.

8.2. Il presidente e il vice-amministratore si preoccupano della comunione ecclesiale con le altre comunità cristiane del territorio e con la Diocesi anche attraverso i momenti di incontro e formazione comuni per crescere nella corresponsabilità e individuare quelle buone pratiche che esprimono la fraternità di chi sa sostenersi e aiutarsi nel cammino ecclesiale.

8.3. È compito del presidente tenere informata la comunità parrocchiale della situazione economica reale della comunità, delle questioni più importanti che coinvolgono il presente e il futuro della comunità. Per situazioni particolari può essere opportuno indire un'assemblea di tutta la comunità, dopo aver consultato il CPP. 

8.4. Al presidente spetta anche predisporre quanto è necessario per il rinnovo del CPGE, secondo le indicazioni della Diocesi; presentare all'Ordinario diocesano i nominativi dei consiglieri designati per ottenerne la nomina; presentare - in base alla lista di designati votati dal CPP all'inizio del mandato - eventuali sostituzioni di consiglieri nel corso del mandato; pubblicare annualmente il Rendiconto amministrativo della parrocchia, dopo aver ottenuto il parere favorevole del CPGE e del CPP.

8.5. Il presidente, in conformità al precedente art. 4.4, può affidare al segretario il compito di coadiuvare il Consiglio a espletare il proprio mandato per il bene della comunità. In particolare egli cura la convocazione delle riunioni, predispone la necessaria documentazione, redige il verbale di ciascun incontro e lo invia ai consiglieri con la convocazione successiva. Infine provvede alla conservazione dei verbali presso l'archivio parrocchiale.

Art. 9 - Le riunioni del CPGE

9.1. Il CPGE si riunisce almeno cinque volte all'anno e ogni volta si rende necessario per motivi particolari su richiesta del presidente o di almeno due consiglieri. Per la validità di ciascuna riunione e per l'approvazione dei pareri di competenza del CPGE è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri aventi diritto. Alle riunioni potranno essere invitate altre persone in qualità di esperti. Il CPGE non è aperto alla partecipazione di tutti.

9.2. Ogni riunione inizia con la lettura del verbale della seduta precedente. Tutti i consiglieri hanno diritto di parola e di voto. Al termine di ciascun punto all'ordine del giorno i consiglieri devono esprimere la loro approvazione o meno. Quando si tratta di persone il voto deve essere segreto.

9.3. L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 giugno successivo, il Rendiconto amministrativo viene trasmesso al Consiglio Diocesano per la Gestione Economica, per il tramite dell'Ufficio Amministrativo diocesano come descritto all'art. 7.3.

9.4. Ogni consigliere ha il dovere di partecipare alle riunioni correttamente indette; in caso di impedimento serio deve giustificare l'assenza al presidente. Ha inoltre il dovere di svolgere il proprio mandato con ogni diligenza per il bene della comunità18. Il servizio dei consiglieri è gratuito.

9.5. In caso di contenzioso che può nascere tra i consiglieri o con il presidente il CPGE fa riferimento all'Ordinario e ai competenti Uffici diocesani, come anche in caso di dimissioni.

Art. 10 - La documentazione

 10.1. I registri contabili, i verbali del CPGE, gli estratti conto delle banche, le fatture pagate, i depositi in denaro e tutta la documentazione deve essere conservata presso l'archivio parrocchiale, in modo che sia possibile qualsiasi verifica da parte dei soggetti determinati dalla norma canonica. La comunità cristiana dovrà apparire sempre esemplare agli occhi di tutti. La contabilità della parrocchia e quella personale del parroco devono essere scrupolosamente distinte, così come i conti correnti. Eventuali deleghe date dal parroco sui conti correnti parrocchiali devono essere portate a conoscenza del CPGE.

10.2.La documentazione economico-finanziaria della parrocchia deve essere vista, controllata e vidimata annualmente dal vicario foraneo e dal delegato vicariale in occasione dell'annuale visita alla parrocchia19. Il vicario foraneo deve segnalare all'Ordinario eventuali irregolarità.